La Lanterna del Popolo

Associazione Culturale "La Lanterna del Popolo"Benvenuti nel Sito Ufficiale de "La Lanterna del Popolo" - Carovigno (BR) - ITALIA

 

 

 

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

"LA LANTERNA DEL POPOLO"

 

Art. 1 - Denominazione

Art. 2 - Definizione

Art. 3 - Sede Legale

Art. 4 - Domicilio dei Soci

Art. 5 - Durata dell’Associazione

Art. 6 - Federazioni ed Affiliazioni

Art. 7 - Disciplina dell’Associazione

Art. 8 - Oggetto Sociale

Art. 9 - Categorie di Soci

Art. 10 - Modalità di adesione

Art. 11 - Diritti e doveri dei Soci

Art. 12 - Sanzioni disciplinari

Art. 13 - Motivi di cessazione della condizione di Socio

Art. 14 - Le entrate

Art. 15 - Utili di esercizio, ed esercizio finanziario

Art. 16 - Gli organi dell’Associazione

Art. 17 - L’Assemblea dei Soci

Art. 18 - Compiti dell’Assemblea dei Soci

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo

Art. 20 - Il Presidente

Art. 21 - Il Vice Presidente

Art. 22 - Il Segretario Esecutivo e l’Amministratore

Art. 23 - Il Tesoriere

Art. 24 - Deleghe di poteri e cumulabilità delle cariche

Art. 25 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 26 - Il Patrimonio

Art. 27 - Destinazione del patrimonio in caso di scioglimento

Art. 28 - Controversie

Art. 29 - Il Collegio Arbitrale

Art. 30 - Richiami Legislativi

 

Art. 1 - Denominazione

E’ stata costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l’Associazione Culturale, di Assistenza e Promozione Sociale senza scopo di lucro denominata “La Lanterna del Popolo”.

 

Art. 2 - Definizione

L’Associazione è un’organizzazione di utilità sociale, che non ha finalità di lucro, ai sensi del Decreto Legislativo n° 460 del 4 Dicembre 1997, ed opera nel quadro delle leggi a carattere nazionale e regionale sull'Associazionismo Assistenziale, Culturale, Ricreativo, Sportivo e Turistico.

 

Art. 3 – Sede Legale

L’Associazione ha sede legale a Carovigno (BR), e più precisamente in Via Giuseppe Verdi n° 15.

Con delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione:

a)    Può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

b)    Possono essere istituite diverse sedi operative.

c)    Possono essere nominati soci i corrispondenti sia in Italia che all’Estero.

 

Art. 4 – Domicilio dei Soci

Il domicilio dei soci è quello risultante da quanto riportato sul libro dei soci.

 

Art. 5 – Durata dell’Associazione

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato, non ha quindi alcun limite di durata.

 

Art. 6 – Federazioni ed Affiliazioni

L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può aderire, affiliarsi o federarsi ad altre Organizzazioni Nazionali, e/o ad altri Enti territoriali pubblici o privati, e/o ad altre Federazioni, e/o ad altre Associazioni, e/o ad altre Fondazioni, aventi uno scopo sociale anche solo parzialmente affine, anche soltanto in via temporanea.

 

Art. 7 – Disciplina dell’Associazione

L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che si rendessero necessari adottare per il perseguimento ed il conseguimento delle sue finalità sociali.

 

Art. 8 – Oggetto Sociale

L’Associazione è costituita allo scopo di offrire ai soci, nell’ambito del territorio nazionale, un servizio di assistenza e solidarietà sociale, nonché quello di propagandare, promuovere e sviluppare iniziative culturali e di sviluppo civico e morale della persona, perseguendo e favorendo un’autentica crescita, preparazione e formazione dell’individuo, rivolta anche alla maturazione della personalità dell’uomo, che gli consenta di prendere coscienza della realtà che lo circonda, anche attraverso la partecipazione a manifestazioni, l’organizzazione di attività culturali ed artistiche, assistenziali e di promozione sociale, eventualmente raccordandosi, federandosi o affiliandosi, con altre strutture ed organizzazioni del territorio nazionale, aventi lo stesso scopo sociale, anche se solo parzialmente condiviso.

In particolare ha lo scopo di:

a)     Promuovere, illustrare e divulgare studi, ricerche ed iniziative nel campo dell’accesso alla giustizia e dell’economia sociale.

b)    Promuovere e diffondere la cultura intesa nel senso più ampio del termine, nella sua molteplicità di forme e con qualsiasi mezzo.

c)   Promuovere attività ed iniziative volte all’aggiornamento culturale della popolazione, in particolare dei giovani, su temi di carattere sociale, etico, civico, economico, tecnico, ecc….

d)    Promuovere, illustrare e divulgare la Costituzione e  le leggi dello stato italiano, ed attuare iniziative atte a sviluppare ed accrescere il senso civico, morale, il rispetto delle leggi, e la maturazione dell’individuo, sotto ogni forma e con qualsiasi mezzo, rimuovendo, se necessario le cause che possono impedire lo sviluppo della persona, per favorire la crescita comunitaria, ed in particolare dei giovani, delle donne, dei lavoratori, dei disoccupati, ecc…

e)     Promuovere e diffondere la cultura del miglior impiego del tempo libero.

f)      Promuovere ed organizzare convegni, seminari e manifestazioni di interesse socioculturale, anche attraverso convenzioni ed accordi con analoghe Associazioni italiane ed estere, con circoli culturali, università, scuole pubbliche e private.

g)   Promuovere, illustrare e divulgare studi, rilevamenti, illustrazioni, catalogazioni e conservazioni di beni ambientali, storici, culturali e monumentali.

h)     Promuovere, illustrare e divulgare la conoscenza del patrimonio culturale e artistico del territorio.

i)        Promuovere attività ed iniziative volte ad illustrare, esaminare e revisionare fatti ed avvenimenti noti o inediti, riferiti ad epoche della storia nazionale e locale.

j)      Promuovere ed organizzare attività di formazione di massa con preferenza nel settore studentesco nel campo dell'informazione e divulgazione del progresso artistico, scientifico, tecnico, anche attraverso i mezzi di comunicazione e di informazione di massa e multimediali.

k)      Promuovere, sollecitare e sostenere la costituzione di apposite organizzazioni senza scopo di lucro per interventi nell’area dello svantaggio sociale.

l)        Promuovere ed organizzare progetti finalizzati alla solidarietà, alla difesa degli interessi della persona, in particolare se in condizioni disagiate.

m)      Promuovere ed organizzare attività nel campo del volontariato.

n)        Promuovere il miglioramento qualitativo della società in genere.

o)       Promuovere, illustrare, curare e diffondere la pubblicazione di un periodico, in cui si trattino, anche solo parzialmente uno o più argomenti attinenti l’oggetto sociale.

p)    Editare, stampare e divulgare altro materiale attinente alle finalità dell’Associazione, fra cui anche libri, pubblicazioni, produzioni audio e video elaborate e prodotte dall’Associazione, eventualmente anche in collaborazione con case editrici.

Pertanto, per la realizzazione di tali scopi l’Associazione, pur non avendo finalità di lucro potrà:

a)       Svolgere attività ed operazioni commerciali di ogni genere.

b)      Compiere ogni utile operazione mobiliare o immobiliare ritenuta necessaria, o più semplicemente utile, per il conseguimento dell'oggetto sociale.

c)       Offrire servizi ai non tesserati, purché strumentali e complementari al raggiungimento degli scopi sociali.

In ogni caso eventuali utili, al netto delle eventuali imposte previste dalle normative fiscali, andranno investiti nell'Associazione, al fine di migliorarne l'efficienza e la qualità nello svolgimento delle attività istituzionali.

Si esclude lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell’articolo 10 della Legge n° 460 del 4 Dicembre 1997, ad eccezione di quelle connesse.

 

Art. 9 – Categorie di Soci

L’Associazione comprende diverse tipologie di associati, raggruppati in sei categorie di soci:

Fondatori, Privilegiati, Ordinari, Onorari, Sostenitori e Benemeriti.

Gli associati sono così raggruppati anche in relazione alle finalità che i medesimi si propongono nell’aderire all’Associazione, ovvero secondo i criteri e le scelte dal Consiglio Direttivo.

Sono:

a)       Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno promosso la costituzione dell’Associazione “La Lanterna del Popolo”, sottoscritto l’Atto Costitutivo dell’Associazione e quelli che successivamente con delibera insindacabile del Presidente saranno ammessi con tale qualifica;

b)       Soci Privilegiati le persone fisiche e giuridiche che frequentano sistematicamente la sede sociale usufruiscono dei servizi in forma privilegiata, su decisione della Presidenza;

c)      Soci Ordinari le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell’Associazione, si impegnano al suo sviluppo e frequentano la sede sociale;

d)      Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli Enti a cui per particolari meriti riconosciuti per la loro opera a favore dell’Associazione, il Consiglio Direttivo invita ad aderire all’Associazione per apportare alla stessa lustro ed onore;

e)      Soci Sostenitori coloro che contribuiscono con la loro opera agli scopi dell’Associazione in modo gratuito o mediante conferimenti in danaro o di altra natura.

f)         Soci Benemeriti coloro che contribuiscono agli scopi dell’Associazione mediante rilevanti conferimenti in danaro o di altra natura.

Le qualifiche di Soci Ordinari e Soci Sostenitori sono decise dal Consiglio Direttivo.

Le qualifiche di Soci Fondatori, Soci Privilegiati, Soci Onorari e Soci Benemeriti sono decise dal Presidente.

Tutti i soci usufruiscono dei servizi sociali e/o complementari.

Essi potranno essere forniti con il versamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto.

 

Art. 10 – Modalità di adesione

Genericamente l’iscrizione all’Associazione ha validità di 12 mesi dalla data di ammissione, ma in casi particolari, possono essere effettuate iscrizioni temporanee all’Associazione.

Tali iscrizioni temporanee non possono, comunque, mai essere di durata inferiore ai 6 mesi.

Per aderire all’Associazione, che è indipendente da qualsiasi partito, movimento o raggruppamento politico, occorre presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo dell’Associazione unitamente alla firma di un socio presentatore, (nel caso di minorenni anche la firma di chi esercita la patria potestà), utilizzando l’apposta modulistica predisposta dall’Associazione.

In seguito, il Consiglio Direttivo valuterà la domanda di iscrizione, esprimerà il proprio parere preventivo e consultivo, dopodichè invierà la domanda al Presidente dell’Associazione, il quale, avendo il massimo potere decisionale in merito, nonché potere di veto, deciderà insindacabilmente se accogliere o meno la domanda.

 

Art. 11 – Diritti e doveri dei Soci

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali doveri nei confronti dell’Associazione, e più specificatamente:

a)       Hanno diritto di voto alle Assemblee ordinarie e straordinarie;

b)       Hanno diritto di frequentare la sede sociale e di servirsi della struttura e dei servizi sociali con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo;

c)       Possono ricoprire cariche sociali nell'Associazione;

d)       Possono presentare nuovi soci;

e)       Possono partecipare alle iniziative sociali secondo le norme previste per le stesse;

f)         Hanno l'obbligo di osservare lo Statuto delle Organizzazioni Nazionali, degli Enti territoriali pubblici o privati, delle Federazioni, delle Associazioni e delle Fondazioni a cui l'Associazione sarà affiliata o avrà aderito e tutte le deliberazioni assunte dagli organi statutari e sociali;

g)      Hanno l'obbligo di versare la quota di iscrizione annuale e le quote per i servizi sociali e complementari nella misura e con le modalità previste dal Consiglio Direttivo;

h)      Hanno l'obbligo di sottoscrivere la tessera associativa annuale dell’Organizzazione Nazionale, dell’Ente territoriale pubblico o privato o della Federazione a cui si è aderito o a cui ci si è affiliati.

Gli associati:

a)       Sono tenuti all’osservanza dello Statuto e degli eventuali Regolamenti.

b)       Sono tenuti al pagamento di una quota di ingresso e della quota associativa annuale;

c)     Possono essere ammoniti, sospesi o espulsi con deliberazione insindacabile del Presidente, previo parere consultivo del Consiglio Direttivo, quando arrechino danni morali o materiali all’Associazione;

d)       Non in regola con il pagamento delle quote associative, non possono partecipare all’assemblea.

 

Art. 12 – Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari a carico dei soci sono: ammonizione, sospensione temporanea, espulsione.

Dette sanzioni sono comminate insindacabilmente dal Presidente dell’Associazione, previo parere consultivo del Consiglio Direttivo, ai soci che abbiano violato le norme statutarie ed i fini istituzionali dell'Associazione oppure che abbiano arrecato danni morali o materiali all’Associazione.

Il Presidente stabilisce discrezionalmente la sanzione da comminare in proporzione alla gravità dell'azione.

 

Art. 13 – Motivi di cessazione della condizione di Socio

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, espulsione o decesso.

a)       Il recesso deve essere comunicato a mezzo di lettera raccomandata A.R. al Presidente dell'Associazione ed ha effetto dal momento della ricezione della predetta lettera;

b)       La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo per i soci che non hanno rinnovato la tessera associativa annuale o che non hanno rinnovato la tessera associativa annuale dell’Organizzazione Nazionale, dell’Ente territoriale pubblico o privato o della Federazione a cui si è aderito o ci si è affiliati.

c)     L'espulsione è comminata dal Presidente dell’Associazione, previo parere consultivo del Consiglio Direttivo, ai soci che abbiano arrecato danno materiale o detrimento morale all'Associazione.

I soci che per qualsiasi ragione abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

 

Art. 14 – Le entrate

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

a)       Quote associative o di iscrizione.

b)       Contributi volontari, donazioni o lasciti che pervengono all’Associazione;

c)      Contributi di ogni Ente pubblico o privato italiano o straniero erogati per l’attività dell’Associazione per il conseguimento degli scopi istituzionali;

d)       Ogni altro provento derivante da attività consentite dalla legge.

Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili comunque acquisiti, da eventuali fondi di riserva risultanti da eccedenza di bilancio e dalle somme accantonate per qualunque scopo fino a quando non siano erogate.

 

Art. 15 – Utili di esercizio, ed esercizio finanziario

L'anno sociale e quello finanziario hanno inizio il 1° Gennaio ed hanno termine il 31 Dicembre di ogni anno.

Entro 3 mesi dalla fine di ogni esercizio viene predisposto dal Consiglio Direttivo un rendiconto consuntivo e preventivo che verrà sottoposto all’Assemblea dei Soci per l’approvazione entro il 30 Giugno di ogni anno.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli eventuali utili ed avanzi di gestione saranno obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente Statuto e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Art. 16 – Gli organi dell’Associazione

Organi dell’Associazione sono:

a)       L’Assemblea dei Soci.

b)       Il Consiglio Direttivo.

c)       Il Presidente.

d)       Il Vice Presidente.

e)       Il Segretario Esecutivo e l’Amministratore.

f)         Il Tesoriere.

g)       Il Collegio dei Revisori dei Conti.

h)       Il Collegio Arbitrale.

Tutte le suddette cariche associative sono onorarie e ricoperte a titolo gratuito.

E’ possibile solo il rimborso documentato di spese sostenute per lo svolgimento di tali incarichi.

 

Art. 17 – L’Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci è l’Organo deliberativo dei soci ed è composta da tutti gli associati.

Tutti i soci hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno (art. 2532 Codice Civile).

I soci impossibilitati a partecipare all’assemblea possono delegare il loro voto ad altro associato che non potrà, comunque, cumulare più di 4 deleghe.

L’Assemblea dei Soci può essere convocata fuori dalla sede legale, purché in Italia.

L’assemblea dei Soci è convocata in via ordinaria, dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo della gestione associativa, entro e non oltre il 30 Giugno di ogni anno.

L'Assemblea dei Soci è altresì convocata in via straordinaria quando ne facciano richiesta la maggioranza del Consiglio Direttivo o almeno un terzo degli associati.

In tal caso devono essere indicate espressivamente le ragioni della richiesta ed anche assicurata l’assunzione della responsabilità delle spese allo scopo necessarie.

L’Assemblea dei Soci deve essere convocata mediante avviso affisso all'Albo sociale almeno 15 giorni prima dello svolgimento della stessa, per lettera raccomandata A.R. da spedirsi almeno 10 giorni prima della riunione o a mezzo di telegramma, fax, e-mail (posta elettronica) da inviarsi almeno 7 giorni prima della riunione medesima all’indirizzo degli associati.

La convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l’ora della riunione e gli argomenti all’ordine del giorno.

All'Assemblea partecipano tutti i soci iscritti da almeno 6 mesi e che sono in regola con le norme associative.

Partecipano con voto deliberativo i soci che hanno raggiunto il 18° anno di età.

Le deliberazioni si fanno per votazione palese.

 

Art. 18 – Compiti dell’Assemblea dei Soci

Le Assemblee sono sovrane e possono essere ordinarie e straordinarie.

L’Assemblea Ordinaria:

a)     Elabora e fissa il documento programmatico annuale dell’Associazione.

b)     Nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti ed elegge il suo Presidente.

c)  Nomina i membri del Consiglio Direttivo ed elegge il suo Presidente in base al Regolamento Organico approvato dall'Assemblea dei soci alla scadenza naturale.

d)     Approva il rendiconto preventivo e consuntivo a ogni esercizio finanziario entro il 30 Giugno di ogni anno.

L’Assemblea Straordinaria:

a)     Approva le variazioni allo Statuto ed al Regolamento Organico.

b)          Delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Il rendiconto economico-finanziario, resta affisso all'Albo per i 15 giorni successivi alla sua approvazione.

L'Associazione può dotarsi di regolamenti interni sempre approvati dall'Assemblea dei Soci

Tutte le decisioni nelle Assemblee Ordinarie vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti e con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione, sempre a maggioranza semplice, con qualunque numero di soci presenti aventi diritto al voto.

Tutte le decisioni nelle Assemblee Straordinarie sono assunte in prima convocazione quando siano presenti almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione quando siano presenti la metà dei soci aventi diritto al voto, in terza convocazione con qualsiasi numero di soci intervenuti aventi diritto al voto.

Le delibere delle Assemblee Ordinaria e Straordinaria sono approvate a maggioranza semplice dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle riguardanti la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.

Per modificare l’Atto Costitutivo e lo Statuto occorrono la presenza di almeno il 75% dei soci ed il voto favorevole di almeno la maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il 75% dei soci.

I verbali delle Assemblee sono redatti e trascritti sul registro dei verbali da un Segretario Esecutivo, nominato dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 19 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri eletti dall’Assemblea dei Soci, dura in carica 4 anni, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria ed in particolare:

a)       Definisce gli indirizzi dell'Associazione secondo le linee elaborate dai soci.

b)       Decide i programmi operativi ed organizza le attività dell’Associazione.

c)       Nomina al proprio interno Vice Presidente, Segretario Esecutivo, Amministratore, Tesoriere.

d)       Approva il rendiconto preventivo e consuntivo per sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.

e)  Decide sulla necessità di nominare eventuali dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori, istruttori, determinandone emolumenti, compensi e/o rimborsi spese.

f)         Delibera in merito all’eventuale variazione della sede legale ed operativa principale.

g)       Delibera in merito all’istituzione di diverse sedi operative.

h)       Valuta le domande di iscrizione dei soci ed esprime il proprio parere preventivo e consultivo.

i)      Esprime il proprio parere consultivo in ordine all’ammonizione, alla sospensione o all’espulsione dei soci, quando questi arrechino danni morali o materiali all’Associazione.

j)         Decide l’entità della quota di ingresso e la misura delle quote associative annuali.

k)       Delibera l’adozione dei regolamenti.

l)         Decide l’affiliazione di gruppi o di organizzatori locali e li autorizza ad utilizzare il nome dell’Associazione.

m)     Istituisce gruppi di lavoro.

n)     Decide di aderire, affiliarsi o federarsi ad altre Organizzazioni Nazionali, e/o ad altri Enti territoriali pubblici o privati, e/o ad altre Federazioni, e/o ad altre Associazioni, e/o ad altre Fondazioni, aventi uno scopo sociale anche solo parzialmente affine, anche soltanto in via temporanea.

o)       Redige il Regolamento Organico ed i Regolamenti interni.

p)     Redige la relazione consuntiva e preventiva sull’attività dell’Associazione da presentare all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.

q)       Nomina il Comitato Scientifico prefissandone i compiti.

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Esecutivo, l’Amministratore ed il Tesoriere costituiscono l’Ufficio di Presidenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via Ordinaria almeno una volta ogni 6 mesi ed in via Straordinaria tutte le volte che il Presidente dell’Associazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta allo stesso da parte di un terzo dei suoi membri con voto deliberativo.

Tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice, e vengono verbalizzate nel libro delle adunanze del Consiglio Direttivo, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per ogni adunanza è redatto un verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Esecutivo.

 

Art. 20 – Il Presidente

Il Presidente è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, è eletto dall’Assemblea dei Soci, dura in carica 4 anni è rieleggibile senza alcun limite massimo al numero di rielezioni; in particolare:

a)    Ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed i poteri di firma dell’Associazione di fronte a terzi, per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, ed in giudizio.

b)       Ha poteri di gestione ordinaria e, su delega del Consiglio Direttivo, anche di gestione straordinaria.

c)       Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

d)    Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio Arbitrale.

e)       Decide in ordine all'ammissione dei soci e dei tesserati ai servizi dell'Associazione.

f)     Decide insindacabilmente l’ammonizione, la sospensione o l’espulsione dei soci previo parere consultivo espresso dal Consiglio Direttivo, quando questi arrechino danni morali o materiali all’Associazione.

g)     Decide e ratifica insindacabilmente se accogliere o respingere le domande di iscrizione, in seguito alla valutazione ed al parere preventivo e consultivo espresso dal Consiglio Direttivo.

h)     Predispone sulla base delle decisioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo le linee generali del programma di attività dell’Associazione.

i)         Nomina personalmente il Direttore Editoriale ed il Direttore Responsabile del periodico dell’Associazione.

j)        Nomina personalmente eventuali dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori, istruttori, determinandone anche emolumenti, compensi e/o rimborsi spese.

k)       Nomina personalmente eventuali rappresentanti dell'Associazione verso organismi esterni.

l)         Vigila sulle strutture e sui servizi dell’Associazione.

m) Determina i criteri organizzativi che garantiscono efficienza, funzionalità e puntuale individuazione delle esigenze dell’Associazione.

Nei casi di impossibilità per assenza o per qualunque altro impedimento le funzioni del Presidente dell’Associazione vengono svolte dal Vice Presidente.

 

Art. 21 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente dell’Associazione nelle sue mansioni e lo sostituisce nei casi in cui è assente o è impossibilitato per altri impedimenti.

 

Art. 22 – Il Segretario Esecutivo e l’Amministratore

Il Segretario Esecutivo e l’Amministratore:

a)       Collaborano alla gestione organizzativa ed amministrativa dell'Associazione.

b)       Curano la tenuta dei rispettivi libri sociali.

c)       Curano i rapporti con i soci, i gruppi di lavoro, le organizzazioni territoriali.

d)       Informano l’Associazione delle iniziative in corso.

e)     Organizzano la diffusione di studi e materiali.

Di tutte le riunioni della Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci deve essere redatto un processo verbale a cura e responsabilità del Segretario Esecutivo.

 

Art. 23 – Il Tesoriere

La gestione finanziaria dell’Associazione è curata dal Tesoriere che predispone personalmente il rendiconto consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo.

 

Art. 24 – Deleghe di poteri e cumulabilità delle cariche

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri ad una o più persone, determinandone attribuzioni, ambiti, settori di competenza e retribuzioni.

Le cariche di Presidente, Vice Presidente e di Amministratore possono essere cumulate in un unica persona.

Le cariche di Presidente dell’Associazione, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e Presidente del Collegio Arbitrale sono cumulabili fra loro.

 

Art. 25 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri: il Presidente e 2 membri, di cui uno supplente, maggiorenni, soci dell'Associazione, e che abbiano le generiche conoscenze amministrative del buon padre di famiglia, eletti dall’Assemblea dei Soci che nomina anche il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 4 anni, si riunisce sempre almeno una volta l’anno, prima dell’Assemblea Ordinaria annuale, e procede alla revisione dei conti ed all’esame del rendiconto consuntivo prima della presentazione all’Assemblea dei Soci, redigendone apposita relazione che entra a far parte integrante del rendiconto.

Il Collegio partecipa all’Assemblea dei Soci, dove può assistere ed esprimere il proprio parere mediante apposita relazione, senza avere però diritto di voto alle riunioni dell’Assemblea dei Soci.

Ha le seguenti funzioni:

a)    Esercita il riscontro sulla gestione contabile dell'Associazione in occasione della presentazione del bilancio consuntivo annuale.

b)       Esprime parere sul bilancio preventivo.

c)       Presenta relazione sia al Consiglio Direttivo, sia all'Assemblea dei Soci in merito ai riscontri effettuati.

 

Art. 26 – Il Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a)       Dalle quote di iscrizioni e tesseramento dei soci.

b)       Da eventuali contributi pubblici e privati, lasciti e donazioni di terzi.

c)       Da eventuali contributi di Federazioni ed Enti di Promozione.

d)       Da ogni altra entrata derivata posta in essere dall'Associazione.

e)       Da tutti i beni mobili e immobili pervenuti per qualsiasi titolo o causa.

I beni patrimoniali dell'Associazione devono essere inventariati con l'obbligo di depositare detto inventario presso la sede legale.

 

Art. 27 – Destinazione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa i soci non potranno chiedere la divisione del fondo comune.

In caso di scioglimento dell’Associazione il suo patrimonio sarà devoluto ad altre Organizzazioni, Enti ed Associazioni non lucrative di utilità speciale o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge n° 662 del 23 Dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 28 – Controversie

In caso di controversie riguardanti le finalità dell'Associazione è fatto divieto assoluto ai soci di interpellare la Magistratura ordinaria.

Le denunce per atti contrastanti con lo Statuto sono rimandate in prima istanza al Consiglio Direttivo ed in seconda istanza al Collegio Arbitrale.

 

Art. 29 – Il Collegio Arbitrale

Il Collegio Arbitrale è l'organo cui sono devolute le funzioni di giustizia interna.

Tutte le eventuali controversie tra i soci, e tra questi e l'Associazione ed i suoi organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da 3 membri, soci dell'Associazione, che, inappellabilmente, giudica a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito.

I componenti del Collegio Arbitrale sono designati, rispettivamente, uno da ciascuno delle parti in contestazione ed un terzo, che assume le vesti di Presidente del Collegio Arbitrale.

Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti i soci, l'Associazione ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sin d'ora per allora a qualsiasi impugnativa.

 

Art. 30 – Richiami legislativi

Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto valgono, il Regolamento Interno, le norme vigenti previste dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile, il Decreto Legislativo n° 460 del 4 Dicembre 1997 e quelle vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabile.

 

Letto confermato e sottoscritto dalla Presidenza dell'Assemblea Straordinaria.

 

Carovigno lì, 13 Dicembre 2000

 

                                                      Il Presidente                                   Il Segretario Esecutivo

                                                  Domenico Basile                                    Pasqualina Greco