|
La Lanterna del Popolo |
|
|
|
|
|
ATTO COSTITUTIVO
DELL'ASSOCIAZIONE
CULTURALE
"LA LANTERNA
DEL POPOLO" L'anno 2000, il giorno 13, del mese di Dicembre, presso l’immobile sito in Via Giuseppe Verdi n° 15, alle ore 8,00 sono personalmente presenti i signori:
[omissis ex Legge sulla Privacy]
i quali convengono quanto segue:
-Art. 1) E' costituita l’Associazione Culturale, Assistenziale e Ricreativa,
denominata "La Lanterna del Popolo".
-Art. 2) L’Associazione ha sede legale in Carovigno
alla Via Giuseppe Verdi n° 15.
-Art. 3) L'Associazione ha lo scopo di propagandare, promuovere e sviluppare
iniziative culturali, ricreative in genere, servizi assistenziali e di
promozione sociale da offrire ai propri associati e tesserati, così come
specificato nello Statuto.
-Art. 4) L’Associazione ha durata indeterminata.
-Art. 5) L’Associazione non ha scopo di lucro.
-Art. 6) I soci fondatori si danno reciprocamente atto di aver tutti versato
la loro quota di sottoscrizione iniziale stabilita in L.
50.000 (cinquantamila lire).
L'Associazione si costituisce
pertanto, con un capitale sociale iniziale di L.
350.000 (trecentocinquantamila).
Le quote come sopra indicate vengono conferite in denaro e sono state interamente
versate nelle mani del Presidente dell’Associazione.
Detto capitale potrà essere
aumentato anche più volte con futuri conferimenti, anche in natura e/o beni,
anche da altri soci, anche più volte nello stesso esercizio.
-Art. 7) L'Associazione è retta da uno Statuto che allegato al presente Atto
ne forma parte integrante e sostanziale.
-Art. 8) L'amministrazione dell’Associazione spetta al Consiglio Direttivo.
A comporre il primo Consiglio
Direttivo che viene determinato in 5 membri, in
deroga alle norme statutarie, sono eletti:
[omissis ex Legge sulla Privacy]
I presenti dichiarano di accettare
la carica loro rispettivamente conferita.
-Art. 9) Al Presidente dell’Associazione è conferita, fino a revoca la firma e
la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, nonché
i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione.
-Art. 10) Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 Dicembre di ogni anno.
-Art. 11) I soci si impegnano a fornire la loro attività a favore
dell’Associazione.
-Art. 12) La qualità di socio comporta l'accettazione del presente atto e di
tutte le deliberazioni assunte.
-Art. 13) Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche
necessarie atte a conseguire le affiliazioni o adesioni necessarie ed il
riconoscimento del Sodalizio stesso.
-Art. 14) Le clausole del presente Atto Costitutivo potranno essere modificate
solo con il consenso di tutti i soci.
-Art. 15) Per tutto quanto non previsto nel presente Atto Costitutivo, si
rinvia espressamente allo statuto della società, al regolamento interno della
società, alle disposizioni del Codice Civile ed alle disposizioni legislative
vigenti.
I sottoscritti dichiarano il
presente atto conforme alla loro volontà. Letto confermato e sottoscritto dai Soci Fondatori:
[omissis ex Legge sulla Privacy]
|
|